La circolare n. 4/2018 di Assonime offre chiarimenti in tema di iper-ammortamento. In particolare, Assonime precisa che l’agevolazione spetta – con decorrenza dal 2017 – per i beni entrati in funzione ed interconnessi in tale anno, per i quali si sia anche entrati in possesso della perizia tecnica attestante che il bene oggetto di investimento possiede le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e B, legge n. 232/2016 e che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In conformità a quanto già stabilito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 152/E del 2017, solo il giuramento della perizia può essere rinviato ai primi giorni del 2018.
In termini concreti, un’impresa che ha effettuato un investimento in un bene di cui all’allegato A della legge di Bilancio 2017 nel corso di tale anno (2017) e nello stesso anno ha interconnesso il bene al sistema aziendale, ha diritto a fruire dell’iper-ammortamento, ma questo di fatto le spetterà nel corso del suddetto periodo d’imposta solo se entro il 31 dicembre dello stesso anno, l’impresa entra in possesso della perizia.
Diversamente, l’impresa che ha effettuato investimenti iper-ammortizzabili nel 2017, ma ha acquisito la perizia tecnica soltanto nel successivo periodo d’imposta (2018), può beneficiare:
- della maggiorazione di costo del 40% (super-ammortamento) nel 2017;
- della maggiorazione di costo del 150% (iper-ammortamento) a decorrere dal 2018, applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper-ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente