Nuovi chiarimenti per le imprese che intendono fruire dell’iperammortamento.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 152/E/2017 che fornisce chiarimenti in ordine alla tematica dell’iperammortamento, nello specifico per quanto concerne la determinazione del costo degli investimenti agevolabili e dei termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata.
Costo degli investimenti:
Per la quantificazione del costo rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Ai fini della concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16. Le “costruzioni” non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame così come già chiarito con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (relativa al super ammortamento). I criteri da considerare per individuare la nozione di “costruzioni” sono stati fissati con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016.
Per quanto concerne il trattamento delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa (nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale) gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo. Possono tuttavia generarsi alcune incertezze in fase applicativa relativamente all’individuazione delle attrezzature e degli accessori che vanno a costituire la “normale dotazione” del macchinario.
A tal proposito l’Agenzia ritiene che possa essere individuato un limite quantitativo forfetario utile entro cui può ritenersi verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell’allegato A della legge n. 232/2016 costituiscano “normale dotazione” del bene medesimo. Il Ministero dello Sviluppo economico ha determinato tale limite forfetario in ragione del 5% del costo del bene principale che rileva agli effetti dell’iper ammortamento.
L’impresa ha la facoltà di applicare l’iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo che eccede il limite suddetto (in tale ipotesi il contribuente deve dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione).
Termini per l’acquisizione della perizia giurata:
Nella risoluzione si forniscono i chiarimenti necessari per ovviare alle possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata potrebbero incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 che, per la generalità dei soggetti, costituisce il temine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile.
Si tratta di uno specifico adempimento documentale che, come evidenziato dalla Circolare n. 4/E del 2017, deve essere soddisfatto entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale l’impresa intende avvalersi dell’agevolazione.
Al riguardo, con specifico riferimento al caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, sono state segnalate possibili difficoltà per il rispetto di tale termine nelle situazioni in cui l’entrata in funzione e l’interconnessione dei beni agevolabili avvengano proprio a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in queste situazioni, infatti, il professionista potrebbe incontrare oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento.
In relazione a tali situazioni, ricordando che comunque la procedura di giuramento potrebbe essere effettuata dal professionista anche presso un notaio, si ritiene di poter accogliere una soluzione che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, consenta al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
A tal proposito l’Agenzia ha messo in evidenza che è sufficiente che il professionista incaricato consegni all’impresa, entro il 31 dicembre 2017 una perizia asseverata (dotata di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti).
La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa: ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec). Il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all’impresa.
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 547750/2017 che fornisce ulteriori indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione. Viene quindi semplificata l’attività dei professionisti incaricati di redigere la perizia grazie alla predisposizione di uno schema tipo di perizia/attestazione e uno schema tipo di analisi tecnica, in ogni caso non obbligatori da seguire.