L’agevolazione dell’Iperammortamento consiste in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di specifici beni ad alto contenuto tecnologico elencati nell’Allegato A alla Legge di Bilancio, a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In tale modo è possibile ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. Pertanto, le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di “Industria 4.0” e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche.
L’interconnessione dei beni al sistema aziendale è quindi uno dei requisiti necessari per l’applicazione dell’iperammortamento.
Un bene strumentale agevolato può essere definito interconnesso qualora:
- scambi informazioni con i sistemi interni (ad esempio con il sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).
L’interconnessione del bene nel periodo di imposta successivo a quello dell’entrata in funzione non impedisce alle imprese di fruire del beneficio derivante dall’iperammortamento relativamente all’anno in cui l’interconnessione non è avvenuta.
Le aziende, nell’ultimo anno in cui ammortizzano il bene, possono recuperare in deduzione il valore extra-contabilmente non conteggiato in precedenza in fase di dichiarazione. Si produce, quindi, un semplice slittamento del momento dal quale l’impresa può iniziare a godere del beneficio.
In caso di mancata interconnessione del bene nel 2017 come si calcola la quota di iperammortamento fruibile dal 2018?
Le imprese non devono affrettarsi per effettuare l’interconnessione del bene e preparare la perizia entro il 31 dicembre 2017. Lo slittamento al 2018 dell’interconnessione, ossia il momento in cui il bene si interconnette con il sistema di gestione aziendale, non impedisce di utilizzare il beneficio totale derivante dall’iperammortamento anche sui beni che sono entrati in funzione nel 2017.
In linea con il contenuto della relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, la quale precisa che il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, dalla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iperammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale l’impresa può iniziare a godere del beneficio.