Con la conversione in legge del decreto Dignità, diventano definitive le nuove disposizioni restrittive per l’iperammortamento, applicabili agli investimenti, in chiave Industria 4.0, effettuati successivamente al 14 luglio 2018.
Il decreto Dignità, con l’articolo 7, integra la disciplina dell’iperammortamento con due disposizioni restrittive:
- Clausola di territorialità per il quale i beni iperammortizzabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
- Meccanismo di recapture: l’obbligo di restituzione dell’agevolazione fruita (recapture) nei casi in cui, durante il periodo di fruizione dell’iperammortamento, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.
Le eccezioni previste dal decreto Dignità relative al meccanismo di recapture sono due.
La prima si ha nel caso di investimento sostitutivo effettuato ai sensi del comma 35 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2018, secondo cui l’impresa non è tenuta a restituire l’agevolazione di cui ha fruito né viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio se, nel medesimo periodo d’imposta del realizzo del bene oggetto di iperammortamento, si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- a) il bene iperammortizzabile ceduto o delocalizzato all’estero venga sostituito da un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017;
- a) l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l’investimento originario. L’impresa, pertanto, è tenuta a produrre una nuova dichiarazione resa dal legale rappresentante o per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro resta necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, ovvero, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
La seconda eccezione al meccanismo di recapture si ha nei casi in cui i beni agevolati sono per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.
Al riguardo si rileva che la norma è molto generica e non prevede precisi limiti temporali per la permanenza del bene all’estero.