Con Sentenza del 6.12.2018, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla corretta interpretazione degli artt. 21,22 e 24 della Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
La vicenda presa in esame dalla Corte attiene a una controversia tra il Ministero della Salute ed un cittadino italiano per il mancato riconoscimento, da parte del Ministero, del titolo di formazione di medico rilasciato dallo Stato austriaco.
Inizialmente il Ministero ha riconosciuto il titolo al cittadino ai fini dell’esercizio della professione di odontoiatra, ma non per l’esercizio della professione di medico chirurgo e ciò in quanto la direttiva sopra richiamata non prevede che una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni.
Invero, la Corte precisa, con particolare riferimento alle professioni di medico e odontoiatra, che la richiamata direttiva prevede un sistema di riconoscimento automatico dei titoli, basate sulle condizioni minime di formazione fissate di comune accordo dagli Stati Membri.
La Direttiva infatti, osserva la Corte:
- consente agli Stati Membri di autorizzare la formazione a tempo parziale, purché la sua durata, il livello e la qualità non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;
- non osta a che gli stati Membri autorizzino la contemporanea iscrizione a più formazioni.
La Corte evidenzia altresì che spetterà allo stato Membro d’origine e non a quello ospitante, assicurare che durata, livello e qualità della formazione a tempo parziale non sia inferiore a quelli della formazione continua a tempo pieno.