Nella risposta a interpello n. 83/2019, l’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, riporta il parere del MISE relativo alle attività rilevanti ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo.
In particolare, si precisa come siano rilevanti solo le attività collegate in senso stretto alla soluzione delle incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto dello specifico progetto di ricerca, rimanendo escluse le attività allo stesso non direttamente collegate (es: attività di natura meramente burocratica o comunque assimilabili ai “lavori amministrativi e legali necessari per richiedere brevetti o licenze” – che il Manuale di Frascati ritiene non annoverabili tra le attività di RSI).
Stesso discorso va elaborato per le “fees” (tasse), ossia per il corrispettivo richiesto dalle autorità preposte per l’esame della richiesta di commercializzazione di nuovi prodotti o per permettere la prosecuzione della vendita degli stessi nell’UE o fuori UE: sono ammissibili le “fees” che non siano riconducibili a meri adempimenti amministrativi.
(si veda anche risoluzione 122/E del 10.10.2017 e circolare AE 13/3 del 27.4.2017).