(in breve)
In merito al Reg. 1407/2013 in materia di AIUTI DE MINIMIS, il presente dossier esamina il caso in cui la Società richiedente l’aiuto sia partecipata da una Società fiduciaria.
In particolare, ci si occupa del caso in cui, nella visura camerale della Società richiedente, la Società fiduciaria risulti intestataria di un diritto del tipo “proprietà” e non “intestazione fiduciaria”.
Attraverso gli opportuni richiami normativi e gli interventi di Assofiduciaria e del Ministero dello Sviluppo Economico, siamo giunti alle conclusioni qui di seguito individuate:
- ai fini della concessione degli aiuti di Stato in regime de minimis, le fiduciarie non vanno ricomprese nel perimetro dell’Impresa richiedente;
- ai fini della determinazione del perimetro dell’Impresa, è rispetto alla fiduciante che vanno verificati eventuali rapporti di associazione e/o collegamento;
- La dicitura “proprietà” quale titolo di diritto vantato dalla Società fiduciaria, rilevabile dalla visura camerale dell’Impresa richiedente l’aiuto, è assai raro (attesi i limiti di azione che hanno le Fiduciarie che agiscono in proprio – D.M. 16 gennaio 1995, art. 5, comma 7);
- Qualora la predetta dicitura «proprietà» fosse imprecisa, Assofiduciaria esorta le partecipate a modificare, rettificandola, la propria visura camerale.
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