Con circolare n. 8/E/2019 – allegata al presente articolo – offre indicazioni alle imprese interessate ad ottenere il credito di imposta per i progetti di Ricerca & Sviluppo realizzati nel 2019.
Le Imprese, in particolare, dovranno considerare:
- la differenziazione del beneficio fiscale, a seconda della tipologia della spesa sostenuta (50% o 25%);
- che le verifiche della Agenzia delle Entrate potranno entrare nel merito dell’attività di ricerca svolta, e non limitarsi al solo controllo formale, anche attraverso il supporto del Ministero dello sviluppo economico (per tematiche scientifiche particolarmente complesse).
Con specifico riferimento ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, la circolare, alla pag. 86, chiarisce che “l’attività di controllo della corretta applicazione della disciplina del credito di imposta non consiste solo nella verifica dell’effettività e dell’ammissibilità delle spese indicate dall’impresa, nonché della loro pertinenza e congruità, presupponendo anche la previa analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità e beneficio”.
L’Impresa, dunque, procederà ad elaborare un’analisi accurata del progetto e dell’eventuale sotto-progetto intrapreso:
- dovranno essere indicati gli elementi rilevanti per la valutazione del criterio della “novità” dei prodotti e/o processi;
- nel caso di prodotti e/o processi esistenti, dovranno essere indicati gli elementi per valutare la significatività dei miglioramenti apportati (che non consistano in mere modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto).
In caso di attività svolte direttamente dall’impresa, la relazione di progetto è redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S, ovvero del responsabile del singolo progetto e va controfirmata dal rappresentante legale dell’Azienda.
In caso di attività di ricerca extra muros, la relazione è elaborata dallo stesso soggetto cui l’attività è stata commissionata.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate opere le proprie verifiche con il supporto del MISE, quest’ultimo rilascerà pareri tecnici in ordine:
- alla qualificazione delle attività svolte dall’Azienda;
- alla pertinenza e congruità delle spese sostenute.
Segnaliamo (così come riportato alla pag. 85 della circolare in oggetto) che l’Impresa dovrà anche procedere ad individuare “le incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alle capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S”.
Quanto alla differenziazione del beneficio ottenibile, si segnala che:
- le spese che potranno avvalersi del credito di imposta al 50% sono: personale dipendente direttamente impiegato nell’attività; contratti stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati (secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C198/1) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca; contratti con start up o PMI innovative non appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
- le spese che potranno avvalersi del credito di imposta al 25%: personale con rapporto di lavoro autonomo; quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; contratti con imprese diverse da quelle di cui al punto precedente e non appartenenti al medesimo gruppo della committente; competenze tecniche e brevetti relativi a invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S.
Va specificato che l’ultima voce (spese per materiali, forniture o altri prodotti analoghi) non si applica qualora l’inclusione del costo nelle spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile: per un principio di omogeneità, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti delle spese per i materiali, a partire dal periodo di imposta 2019 il parametro storico deve essere ricalcolato, aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014.
Riamane invariato il parametro storico di riferimento (media triennio 2012-2014) e si opera direttamente sull’eccedenza agevolabile.
Fonte: IPSOA Quotidiano – 10 maggio 2019
Allegati:
All.01 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10.04.2019