L’agevolazione della mini IRES introdotta con la legge di bilancio 2019 con l’articolo 8 sarà cumulabile con super e iper-ammortamento.
La cumulabilità sarà possibile con il super-ammortamento solo se i beni sono stati ordinati entro fine 2018 versando un acconto del 20% e se il bene è stato consegnato entro il primo semestre 2019, Con l’iper-ammortamento invece il cumulo sarà possibile anche per gli acquisti successivi al 2018.
La mini Ires viene calcolata sulle quote di ammortamento dedotte sui beni acquistati dal 2019 rispettando il limite dell’incremento del valore residuo dell’anno da ammortizzare.
Questa agevolazione risulta davvero molto complessa da calcolare e non è un’agevolazione certa in quanto è vincolata al continuo incremento del residuo da ammortizzare.
Per prima cosa è necessario calcolare a quanto ammonta l’importo agevolato a titolo di investimenti. È importante ricordare che devono essere presi in considerazione solo i beni nuovi tranne immobili e auto come benefit a dipendenti.
Da dopo il 2018 viene considerata la quota di ammortamento deducibile e quindi per il 2019 la quota al 50%, per il 2020 la quota intera dei beni acquistati nel 2019 e la quota di ammortamento al 50% per i beni acquistati nel corso dell’anno.
La quota di ammortamento deducibile va confrontata con l’incremento del residuo che verrà ammortizzato a fine esercizio, considerato al lordo delle quote di ammortamento stanziate sui beni post 2018 rispetto a l’ammontare del 31/12/2018. Viene considerato il minore dei due importi determinando così l’investimento agevolato dell’anno.
Definito l’importo annuale degli investimenti, deve poi essere confrontato con l’utile di esercizio destinato a riserve diverse da quelle indisponibili. Il valore di riferimento anche in questo caso è il minore, che diventerà il reddito soggetto a Ires del 15%. L’eccedenza verrà riportata a nuovo.