Il Patent Box è stato introdotto con Legge di stabilità 2015, con la finalità di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo: si tratta di un regime opzionale che consente l’esenzione (in misura pari al 30% nel 2015, 40% nel 2016 e al 50% a partire dall’anno di imposta 2017) della quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.
Con risposta ad interpello n. 88/2019 del 28 marzo 2019 – allegata al presente articolo – l’agenzia delle Entrate chiarisce che l’opzione per il Patent Box (tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali) non segue l’azienda concessa in affitto: ovvero, l’avente causa non subentra nella posizione del concedente quanto all’agevolazione, a differenza – invece – di quanto accade in presenza di fusioni, scissioni e conferimenti. Per godere del regime agevolativo, dunque, l’affittuario deve esercitare una nuova opzione.
L’art. 5 del DM attuativo del Patent Box, osserva l’agenzia delle Entrate, dispone che l’avente causa subentri nel regime agevolativo solo in caso di fusioni, scissioni e conferimento di aziende (che sono operazioni neutrali sotto il profilo civilistico e fiscale). Diverso è il caso dell’affitto d’Azienda, dove l’avente causa non può subentrare automaticamente nell’opzione esercitata dal dante causa, pertanto il dante causa decade dal beneficio poiché non è più il soggetto che realizza lo sfruttamento economico del bene immateriale. L’agenzia conclude affermando che l’affittuario potrà comunque esercitare l’opzione per il Patent Box, considerando il bene acquisito a titolo derivativo e sempre che il conduttore realizzi attività di R&S avente ad oggetto il medesimo bene.