L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso (e allegato al presente articolo – All. 01) in risposta all’interpello n. 76 2019 ha fornito preziose indicazioni in materia di tassazione agevolata sui redditi derivante dall’utilizzo di taluni beni immateriali –Patent Box.
In particolare, l’Ufficio precisa che “concorrono alla determinazione del reddito agevolabile del patent box i costi, diretti e indiretti, sostenuti da una società, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo del bene immateriale agevolabile, nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo di imposta in base alle disposizioni del TUIR”.
Se ne deduce che una volta individuati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene immateriale agevolabile, occorre valutarne la rilevanza fiscale (es: inerenza e quantificazione) in base alle disposizioni del TUIR e, presupposto della verifica è, evidentemente, l’imputazione di detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza. Al calcolo del reddito agevolabile concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti e connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del bene immateriale, compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo svolte dai soci e che fattureranno le dette prestazioni alla società stessa.