Con la sentenza n. 17278/2018 la Suprema Corte di Cassazione afferma che la prestazione di un servizio informatico “fungibile” – come la newsletter – può essere condizionata al consenso al trattamento dei dati personali.
La suddetta pronuncia si riferisce alla scelta di un gestore di un sito internet di offrire un servizio di newsletter su tematiche specifiche, la cui fruizione veniva subordinata al rilascio del consenso da parte dell’utente, attraverso la selezione di un apposito link.
Il collegamento ipertestuale, una volta cliccato, specificava che i dati personali acquisiti attraverso l’iscrizione alla newsletter sarebbero stati utilizzati anche per l’invio di comunicazioni promozionali e di informazioni commerciali da parte di terzi.
L’Autorità garante per la protezione dei dati rilevava un vizio nelle condizioni dettate dal gestore del sito ed emetteva, dunque, un provvedimento, nei confronti dello stesso.
La Cassazione considera legittima la decisione del gestore di condizionare la fruizione del servizio al rilascio del consenso all’utilizzo dei dati per il successivo invio di messaggi pubblicitari; ciò, chiarisce la Corte, è dovuto alla fungibilità del servizio informativo da parte dell’utente. Nella Sentenza, in specie, si legge quanto segue: “la previsione dell’art. 23, Codice della privacy(…) consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (…) di condizionare la fornitura del servizio al trattamento per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti”.
In futuro, dunque, sarà necessario capire concretamente quando un servizio informatico offerto dai gestori di siti web possa considerarsi infungibile o irrinunciabile.