I procedimenti sanzionatori per violazioni del Codice Privacy possono chiudersi con la definizione agevolata, ovvero con il pagamento delle stesse in misura ridotta (pari a 2/5 del minimo edittale), oppure seguire strade diverse.
La definizione della sanzione in maniera agevolata dovrà avvenire, per i procedimenti sanzionatori pendenti, entro il 18 dicembre 2018
l’alternativa al pagamento in misura ridotta consiste nella prosecuzione dell’attività istruttoria (ex L. 689/1991), con eventuale archiviazione o, diversamente, con l’adozione del provvedimento di ingiunzione.
In particolare, all’emissione del provvedimento di contestazione, l’incolpato ha la chance di presentare, entro il 16 febbraio 2019, nuove memorie difensive.
Il Garante, esaminata la documentazione prodotta, potrà archiviare il procedimento, oppure adottare specifica ordinanza ingiunzione.
Qualora non fosse ammesso il pagamento in misura ridotta (es: mancata adozione delle misure minime di sicurezza), decorso inutilmente il termine per la presentazione di memorie difensive e l’atto di contestazione non contiene la determinazione della sanzione, il Garante procederà comunque all’emissione dell’ordinanza ingiunzione al fine di dare concreta quantificazione della sanzione da applicare; ciò vale anche nel caso in cui il provvedimento di contestazione sia intervenuto dopo il 25 maggio 2018, ma relativo a violazioni commesse prima di questa data.
L’ordinanza ingiunzione eventualmente emessa potrà essere impugnata dall’interessato in Tribunale, nella forma dell’opposizione.
Un’altra ipotesi è quella per la quale l’incolpato non si avvale della definizione agevolata, non presenta memorie difensive e l’atto di contestazione contiene la determinazione della sanzione. In questo ultimo caso al contravventore è concesso un ulteriore termine di 60 giorni per il pagamento spontaneo dell’intero importo contenuto nell’atto di contestazione, divenuto titolo esecutivo e, pertanto, impugnabile, al pari dell’ordinanza ingiunzione.
Infine, si ricorda l’ipotesi relativa contestazioni intervenute prima del 25 maggio 2018. In questo caso non è possibile aderire alla definizione agevolata, ma l’ordinanza ingiunzione è impugnabile in Tribunale.