Nuovi incentivi fiscali per la quotazione delle piccole e medie imprese nella Legge di Bilancio 2018. Il Comma 89 dell’Articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede infatti che alle PMI che “iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità”.
Si tratta di un incentivo rilevante alla quotazione in quanto i costi di consulenza per un’IPO sono rilevanti soprattutto per le piccole e medie imprese e annoverano, per esempio, studi di fattibilità dell’operazione, due diligence finanziaria e listing fee.
Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive – l’IRAP – e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e di altri eventuali componenti negativi riconducibili ad essi, ai sensi del TUIR.
Vale invece il tetto complessivo ai crediti d’imposta posto dallo Stato a 20 milioni di euro nel 2019 e a 30 milioni di euro per anno nel 2020 e nel 2021 (quindi 80 milioni di euro in totale nel triennio 2019-2021).
Il focus della norma verte sui soggetti destinatari, le PMI italiane secondo la definizione dell’Unione Europea che prevede il rispetto dei seguenti parametri: ULA (Unità Lavorative-anno) comprese tra 10 e 250; Fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di Euro o Totale annuo di Bilancio compreso tra 2 e 43 milioni di Euro. Nel calcolo dei parametri occorre valutare eventuali rapporti di controllo o collegamento societario. Relativamente ai mercati di quotazione target, la norma si riferisce sia ai mercati regolamentati che non regolamentati, come AIM Italia o Euronext growth. Sulla base della definizione UE, che prevede un fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di Euro, ad oggi è prevedibile il maggiore impatto della manovra su AIM Italia.
Il mercato AIM, il listino di Borsa Italiana dedicato alle PMI, lanciato nel 2009, si caratterizza per minori requisiti in fase di ammissione e adempimenti informativi post quotazione; rappresenta una valida fonte di finanziamento e un acceleratore dei progetti di crescita e competitività delle PMI.
A seguito dell’introduzione dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), AIM Italia ha riscontrato una significativa crescita della liquidità e degli investitori specializzati PIR Compliant, oltre che una performance positiva riflessa nell’indice FTSE AIM Italia. Negli ultimi anni il mercato AIM ha confermato il suo ruolo centrale nel favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle PMI. Le società che hanno scelto la quotazione su AIM Italia riconoscono al mercato un’opportunità che si è concretizzata nella grande visibilità ottenuta sia a livello nazionale che internazionale, che ha permesso di rafforzare il proprio standing con la possibilità di accedere a nuova finanza, continuando a mantenere il controllo della propria azienda.
In particolare, attraverso la quotazione su AIM Italia le PMI:
- ottengono nuovi capitali per implementare i piani industriali;
- rafforzano lo standing aziendale;
- accelerano i processi di internazionalizzazione ed M&A.
Il raggiungimento di questi vantaggi di IPO avviene mantenendo la propria autonomia decisionale e gestionale (quota di controllo media in capo all’Emittente: 78% – Fonte: Osservatorio AIM di IR Top).
I costi che l’Emittente sostiene per il processo di quotazione su AIM sono espressi in funzione della struttura, dimensione e della complessità aziendale e includono tutte le consulenze specifiche necessarie per valutare la fattibilità di IPO e supportare la società nel processo tra cui: studio di fattibilità di IPO, costi di Advisory finanziario per il supporto all’imprenditore nel processo di IPO; Due diligence (finanziaria e di business) e Documento di Ammissione da parte del NOMAD (Nominated Advisor); Giudizio sul Bilancio aziendale e Comfort Letter da parte della società di revisione, Gestione della Comunicazione finanziaria e delle Investor Relations da parte della società di comunicazione finanziaria e IR, Due diligence legale e fiscale e Fee di Listing verso Borsa Italiana e Monte Titoli.
Si precisa che non formano oggetto di agevolazione i costi di collocamento relativi all’operazione di aumento di capitale di competenza dei Collocatori.
Alle piccole e medie imprese, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
Il credito d’imposta di cui al comma 89 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le modalità e i criteri di attuazione dell’agevolazione (procedure di accesso, concessione e utilizzo del beneficio, eventuali casi d’esclusione, documentazione probatoria richiesta) saranno definiti in un decreto del MISE entro il 30 aprile 2018.