L’articolo 8 del decreto “Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, il cd. Decreto Dignità apporta delle novità al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
La novità, prevista dal decreto si applica a partire dal 1° gennaio 2018 e ha risvolti anche ai fini della determinazione della media triennale di raffronto.
Infatti, il testo prevede che, ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013)
• competenze tecniche e privative industriali relative
- a un’invenzione industriale o biotecnologica,
- a una topografia di prodotto a semiconduttori
- a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
• derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo
In particolare:
– il comma 1 stabilisce che i costi in questione non assumono rilevanza nella determinazione del credito d’imposta se l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale esclusione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018 (ossia dal 1° gennaio 2018 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.
– Per le operazioni infragruppo avvenute in periodi d’imposta precedenti (vale a dire fino al 2017 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con il comma 2 viene esclusa dai costi ammissibili la parte di quelli già attributi all’impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.
– al comma 3, il decreto Dignità dispone che in ogni caso – cioè a prescindere dalla circostanza che l’operazione di acquisto dei suddetti beni immateriali sia intercorsa con parti indipendenti o, nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata della disposizione, anche con altre imprese del gruppo – agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto di tali beni possono essere agevolati solo se essi sono utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
L’eliminazione dai costi ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo dei costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, delle competenze tecniche e privative industriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, impatta in modo significativo nella determinazione beneficio spettante.