È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 recante il nuovo “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust).
Si ricorda che il Rating di legalità nasce con il regolamento attuativo adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 più volte modificata con le successive delibere 5 giugno 2014, n. 24953, 24 settembre 2014, n. 25121, 4 dicembre 2014, n. 25207 e 13 luglio 2016, n. 26166, con le quali si è ritenuto di modificare il Regolamento, per assicurare una sempre maggior efficacia del controllo che l’Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del rating.
Il rating ha un range minimo di una ‘stelletta’ fino ad un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorità apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformità con le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1.
In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del rating, mentre se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.
L’Autorità aggiornerà sul proprio sito l’elenco delle imprese a cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 29 maggio 2018 ed è composto da 9 articoli:
- 1 – Definizioni
- 2 – Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
- 3 – Valutazione dei requisiti
- 4 – Possesso dei requisiti
- 5 – Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità
- 6 – Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca
- 7 – Obblighi informativi
- 8 – Elenco delle imprese con rating di legalità
- 9 – Entrata in vigore
Tra le principali modifiche, si segnalano le seguenti:
- Per l’attribuzione del rating e, in particolare, del punteggio base pari ad una stelletta (“*”), l’impresa, tra gli altri requisiti, non deve essere stata destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente “di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating”. Il Regolamento ha avuto modo di puntualizzare che da tali categorie di provvedimenti – che l’impresa è tenuta a dichiarare nella richiesta di rating – sono esclusi gli “atti endoprocedimentali” (ad es.: verbali di accertamento di violazione, verbali di prescrizione, ecc., privi del carattere di definitività) (3);
- Il punteggio base viene incrementato di un più (“+”) qualora l’impresa abbia “previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie” (4);
- Ai fini delle valutazioni in ordine all’attribuzione del rating, l’Autorità può sottoporre ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di carattere generale sia su singoli aspetti attinenti le domande ricevute (5);
- L’Autorità sospende il procedimento anche qualora vengano segnalati “elementi o comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle richieste di attribuzione del rating, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento” (6);
- Laddove la domanda di rinnovo sia depositata almeno 60 gg. prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per 2 anni decorrenti dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento (7);
- Qualora il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei presupposti, l’Autorità dispone l’annullamento del rating (8).