Con la risposta n. 26/2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri da considerare per definire la residenza fiscale di un soggetto e presenta un caso reale di una persona fisica impiegata negli Stati Uniti.
I criteri da considerare per stabilire la residenza fiscale vengono stabiliti dal TUIR e prevedono che:
- per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.” (Articolo 3) Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.
- sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. (Articolo 2, comma 1).
- i residenti in Italia sono “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile” (Articolo 2, comma 2).
I criteri di cui sopra sono alternativi, basta che ne sia verificato uno per la maggior parte del periodo di imposta affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia.
Nel caso preso in esame, una persona iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi), svolge come proprio impiego all’estero attività di ricerca (negli USA). Il soggetto risulta fiscalmente residente in Italia in quanto risponde ad uno dei criteri del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce inoltre che, pur risultando esente tale reddito dall’imposizione USA, l’art. 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni “impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività in argomento”
In conclusione, il reddito generato dall’attività di ricerca in USA deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi in Italia.