La Camera di Commercio del Delta Lagunare ha sottoposto al MISE un quesito in materia di modalità di cancellazione dal Registro delle Imprese dei contratti di Rete, tenuto conto che nel caso in esame, in punto di durata del Contratto, si prevede che: “il contratto ha validità di 5 anni dall’ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese; al termine il contratto di rinnova di anno in anno”
In specie, è stato richiesto di chiarire se sia possibile evadere la richiesta di cessazione di un contratto di Rete sulla base della semplice comunicazione di cessazione dei Retisti, considerando la sopravvenuta mancanza di pluralità di imprenditori, al pari di una causa di scioglimento naturale del contratto.
Il MISE evidenzia che elemento sostanziale del contratto di Rete è la sua multilateralità: almeno 2 imprenditori.
Ne consegue che la presenza di almeno 2 retisti deve essere assicurata per l’intera vita del contratto.
Alla luce della suddetta considerazione, il MISE (parere n.23320 del 28.01.2020, che “nel caso di reti non soggetto, in cui venga meno la pluralità dei retisti, il mero atto di accertamento da part dell’unico retista superstite, sia sufficiente per poter chiedere la cancellazione del contratto di Rete”.
Con il parere n. 23331 del 28.01.2020, il MISE precisa che – con l’entrata in vigore della Legge n. 81/2018 – possono essere costituite Reti pure tra professionisti (Reti di esercenti la professione).
Tuttavia, al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità in quanto risulta impossibile iscrivere il contratto di Rete sulla posizione di un soggetto non iscritto al Registro delle Imprese.
Vale la pena aggiungere che i professionisti possono partecipare anche alle Reti di Imprese (Reti miste).
ALLEGATI – Circolari Ministero dello Sviluppo Economico:
- Allegato 1: OGGETTO: Cessazione contratto di rete senza soggettività giuridica – tipo adempimento G;
- Allegato 2: OGGETTO: Contratto di rete tra professionisti.