Con la pubblicazione del principio di diritto n.15 del 11/12/2018 l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di fruire del credito d’imposta per attività di R&S anche in caso di Ricerca Commissionata per:
- imprese residenti;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
Che eseguono attività di R&S nel caso in cui vi siano contratti con:
- imprese residenti;
- imprese localizzate in altri stati membri dell’unione europea;
- imprese localizzate negli stati aderenti all’accordo SEE o nell’elenco del decreto del Ministro delle finanze del 04/09/1996.
Ai fini della determinazione del beneficio spettante non è ammissibile al credito di imposta il contratto pattuito con il committente estero. Concorrono esclusivamente la somma delle singole voci di spesa ammissibili al beneficio, debitamente documentate rilevate nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimento secondo l’articolo del TUIR n.109.
Con l’introduzione del decreto dignità (legge n.96 del 09/08/18), imprese correlate che abbiano stipulato un contratto di R&S tra loro, non potranno utilizzare per il calcolo del credito d’imposta costi sostenti per acquisti di beni immateriali (Competenze Tecniche e/o Privative industriali) derivanti da operazioni infragruppo.
Per imprese infragruppo si intendono non solo imprese controllate, imprese controllanti e imprese collegate, ma soggetti diversi dalle società di capitali quali persone fisiche le cui correlazioni possono essere attraverso partecipazioni possedute dai famigliari del titolare dell’impresa.