È presente, almeno nell’attuale versione del testo in bozza del decreto Dignità, una «stretta» retroattiva sul credito di imposta per la ricerca finalizzata ad evitare abusi. Si stabilisce che i costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri beni intangibili non assumono rilevanza se si tratta di operazioni infragruppo. In deroga allo Statuto del contribuente, la norma si applicherebbe a decorrere dal 2018 anche in relazione ai costi per investimenti già effettuati ma da calcolare per la media triennale (il bonus si basa sulla spesa incrementale rispetto al periodo 2012-2014).
Il decreto Dignità, stando alla bozza disponibile, apporta quindi modifiche, prevedendo condizioni più restrittive. In particolare, viene previsto che non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
A tal fine, si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 C.C. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR.
A norma dell’articolo 2359 C.C. sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
La bozza del decreto Dignità prevede espressamente che tale esclusione opererà anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta, infatti, è di tipo incrementale, poiché occorre confrontare le spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato con la media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012 – 2013 -2014), oppure dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di 3 anni. Il risultato di questo confronto è definito come «spesa incrementale» ed essa è la base su cui determinare l’importo del credito d’imposta spettante.
A seguito della modifica, quindi, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo non potranno essere considerati per il calcolo della media di riferimento.