L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 , ha commentato le novità della legge di Bilancio 2019. I chiarimenti forniti sono stati i seguenti:
– Viene reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili:
- aliquota del 50% viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti;
- aliquota del 25% per le restanti voci di spesa ammissibili.
– Riduzione da venti a dieci milioni di euro dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta
– Rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
– La suddetta novità impone la correzione nella determinazione della media storica, aggiungendo tali costi sostenuti nel periodo 2012 – 2014. E’ necessario precisare che, se si determina una riduzione dell’eccedenza agevolativa, introducendo nel calcolo i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi, l’azienda può rinunciare a tale inclusione.
– La differenziazione delle aliquote non impatta con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili.
– E’ stato introdotto l’obbligo di certificazione già a partire dal credito d’imposta maturato nel 2018, la cui fruizione è vincolata alla certificazione della documentazione contabile delle spese. Si precisa inoltre, che i riscontri devono essere analitici e non “a campione”.
– E’ sempre più importante che vi sia una “relazione tecnica” che attesti e illustri il progetto intrapreso, l’avanzamento e tutte le altre informazioni utili e fondamentali ad individuare i lavori ammissibili alla misura. Le attività di controllo non riguarderanno solo l’effettività, ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese indicate, ma anche l’analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte.