La normativa di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. 145/2013 e succ. mod. e int. prevede che il credito di imposta per attività R&S spetti per investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Nel caso in cui il soggetto che intenda usufruire del credito di imposta ha modificato l’ambito temporale dell’esercizio sociale rendendolo quindi non più coincidente con l’anno solare, la media degli investimenti pregressi dovrà essere calcolata avuto riguardo alla durata del periodo di imposta rilevante ai fini del calcolo del beneficio tuttavia ragguagliata per omogeneità al diverso minore ambito temporale modificato.
Contestualmente qualora a seguito della modifica dell’arco temporale dell’esercizio sociale si volesse accedere all’agevolazione per investimenti ricadenti nell’esercizio sociale 2020 – 2021, il credito di imposta potrà essere determinate solamente per gli investimenti realizzati entro il 2020 non assumendo rilievo i successivi investimenti effettuati nel 2021.