Il Ministero dello Sviluppo Economico sta chiedendo chiarimenti alle imprese che non dichiarano anche il titolo di spesa di integrazione o interconnessione dei macchinari agevolati. È questo che stanno affrontando le PMI in fase di richiesta di erogazione del contributo per la Sabatini ter interessato dalla maggiorazione per Industria 4.0.
L’inosservanza di questo obbligo fa perdere l’intero contributo ai richiedenti. Sono diverse le imprese e i professionisti che, forse, non hanno valutato completamente il rischio che si assumevano nel dichiarare il bene come ammissibile ad Industria 4.0 e gli oneri conseguenti.
Anche per l’iperammortamento molte imprese si sono accorte, solo a seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 547750/2017, che i beni oltre a dover essere interconnessi devono essere anche integrati. La circolare n. 95925/2017 introduceva il doppio obbligo che, per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione denominata “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti dell’allegato 6/A” devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:
a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
Per la Sabatini le imprese sono tenute a completare l’investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione. Per la tempistica vale la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
Il tutto è riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta l’avvenuta ultimazione dell’investimento. L’autocertificazione, predisposta utilizzando apposito modulo, contiene, per le Sabatini senza Industria 4.0, solo l’elenco dei beni oggetto di agevolazione.
Per i beni rientranti in industria 4.0, invece, deve indicare anche la data di integrazione e di interconnessione. Data che però non può essere nell’anno successivo o nei seguenti.
Infatti, la circolare del MISE prevede che “considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) (interconnessione ed integrazione) siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all’acquisto delle macchine, con la presente circolare si specifica che la citata implementazione può avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l’ultimazione dell’investimento di cui al punto 13.2 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, purché entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo.
Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sostenute in data successiva al citato termine dei dodici mesi, non sono in ogni caso ammesse al contributo.”
Però considerando che la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso, emerge in tutta evidenza che entro i due mesi devono essere già realizzate sia l’interconnessione che l’integrazione.
Dal punto di visa formale la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e le richieste di erogazione del contributo devono essere compilate esclusivamente in formato digitale e inoltrate al Ministero attraverso l’accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa.