Il Disegno di legge anticorruzione, attualmente all’esame della Camera, innalza da uno a cinque anni la durata minima (e a dieci anni quella massima) delle misure interdittive che una Società potrebbe vedersi infliggere per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri amministratori, dipendenti o altre persone che abbiano con essa un rapporto qualificato.
Si tratta di un regime sanzionatorio para-penale che va ad affiancarsi alla responsabilità penale del soggetto interno all’Azienda che ha materialmente compiuto un crimine.
La Società, tuttavia, può porsi al riparo dalle sopraccitate sanzioni interdittive attraverso l’adozione del modello organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.
In particolar, la responsabilità della Società è esclusa se:
- La Società dimostra di aver adottato ed attuato il Modello 231 (idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi);
- Abbia affidato ad un Organismo interno di Vigilanza il compito di vigilare sulla corretta osservanza del Modello;
- L’autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello.
Ai fini di una corretta adozione di un Modello 231, è bene:
- Analizzare meticolosamente i processi e le dinamiche produttive per elaborare procedure efficienti in grado di guidare (e non ostacolare) il dinamismo produttivo;
- Costituire un organismo di vigilanza (ODV) dimensionato in ragione della complessità aziendale;
Si tratta, quindi, di predisporre un abito su misura per l’impresa, senza inutili sbuffi che rischiano di appesantire la realizzazione dell’analisi preliminare dei processi aziendali, nonché l’elaborazione e l’integrazione delle procedure interne.
Articolo tratto dal Il Sole 24 ore – 12 novembre 2018