Tra le principali novità relative alla misura Smart&Start a favore delle start up innovative contenute nella circolare n. 102159/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che integra e modifica la precedente circolare n. 68032/2014 alla luce dei decreti ministeriali 9 agosto 2016 e 9 agosto 2017 si trovano:
- Nuovi termini procedurali per ridurre i tempi per l’accesso alle agevolazioni.
- Nuove modalità di rendicontazione delle spese d’investimento e dei costi di esercizio.
- Indicazioni sulle nuove categorie di spesa riferite al marketing e al web marketing
Quest’ultimo provvedimento, in particolare, ha esteso la platea delle start up innovative beneficiarie, ha ammesso nuove tipologie di spese ammissibili ed ha modificato le modalità di erogazione delle agevolazioni
L’accesso alle agevolazioni è consentito alle start up innovative costituite da non più di 60 mesi (ante modifica erano ammesse le società costituite da non più di 48 mesi).
Le domande possono essere presentate anche da persone fisiche (compresi i cittadini stranieri in possesso del “visto start-up”) che intendono costituire una start up innovativa. In tal caso, i proponenti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione all’agevolazione, devono procedere alla costituzione della start up innovativa ed inoltrare domanda di iscrizione al Registro delle imprese, sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale delle start-up innovative di cui all’art. 25, comma 8, D.L. 179/2012. L’effettiva iscrizione in tale sezione speciale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.
Smart&Start finanzia piani di impresa, di importo compreso tra 100.000 e 1,5 milioni di euro, caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Con riferimento alle tipologie di spese ammissibili, il D.M. 9 agosto 2017 ha ammesso al finanziamento le spese relative ai marchi e gli investimenti per marketing e web marketing.
Al riguardo, la circolare n. 102159/2018 esplicita che le spese per marketing e/o web marketing sono quelle relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del programma di investimento proposto, incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta.
Tali spese sono agevolabili entro il limite del 20% dell’importo totale ammesso per le altre categorie di spesa, quali le spese relative a impianti, hardware, software, progettazione, consulenze, collaudi, brevetti, marchi e licenze.
Con la circolare n. 102159/2018 entrano nella fase operative le nuove modalità di erogazione e rendicontazione delle spese delle spese d’investimento e dei costi di esercizio.
Per quanto riguarda le spese relative al programma di investimenti, l’erogazione può avvenire secondo le seguenti due modalità alternative:
- erogazione per stati di avanzamento lavori;
- erogazione del finanziamento sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate.
La scelta tra le suddette modalità deve essere effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul programma di investimento e non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.
Con la nuova disciplina l’erogazione per stati di avanzamento lavori subisce le modifiche più rilevanti. Si riduce, infatti la soglia per richiedere l’erogazione del finanziamento ed è prevista una nuova modalità di erogazione.
In base alle nuove regole, infatti, per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti l’erogazione avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 stati di avanzamento lavori, ciascuno di importo almeno pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso ai benefici, ad esclusione della richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso (precedentemente, invece, le richieste di erogazione potevano essere inoltrate per stati di avanzamento lavori di importo almeno pari al 20% dell’investimento ammesso).
Rispetto alla singola richiesta di erogazione, la rendicontazione degli stati di avanzamento lavori può avvenire alternativamente o sulla base di fatture quietanzate (modalità di rendicontazione già prevista dalle precedenti disposizioni) o anche sulla base di fatture non quietanzate, il cui pagamento deve essere dimostrato entro 45 giorni dalla data di accreditamento delle relative agevolazioni, tranne che per la richiesta di erogazione del saldo, che deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa che attesti l’avvenuto pagamento (nuova modalità di erogazione).
La richiesta di erogazione relativa allo stato avanzamento lavori a saldo deve, in ogni caso, avere ad oggetto titoli di spesa quietanzati.
I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.
Restano invariate invece le regole per l’erogazione del finanziamento sulla base di fatture non quietanzate. Tale modalità di erogazione è disciplinata dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 luglio 2015 e prevede che l’erogazione del finanziamento venga effettuata prima che l’impresa beneficiaria abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. A tal fine, l’impresa deve aprire un conto vincolato presso una banca aderente alla Convenzione sottoscritta il 28 aprile 2015 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Sul conto vincolato possono transitare solo le risorse in entrata e in uscita necessarie per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni e sono consentite solo operazioni effettuate con bonifico bancario o Sepa Credit Transfer (il conto vincolato non prevede operazioni con assegni, carte di credito o debito e home/phone banking).
Altre modifiche apportate dalla circolare n. 102159/2018 riguardano le modalità di erogazione delle spese di gestione, per le quali il finanziamento sarà erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, su richiesta dell’impresa beneficiaria, per costi sostenuti in tranche semestrali, a partire dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
La circolare, inoltre, taglia i termini procedurali per la concessione delle agevolazioni. In particolare, viene previsto che nel caso di ammissione alle agevolazioni, la documentazione richiesta deve pervenire a Invitalia entro 30 giorni della data di ricezione della comunicazione di ammissione.
Si registrano novità anche con riguardo agli obblighi a carico delle imprese beneficiarie. La circolare, in particolare, precisa che le start up innovative ammesse alle agevolazioni devono tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del progetto.
Per le imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, il Ministero dello Sviluppo Economico può stabilire un termine maggiore, dandone comunicazione all’impresa beneficiaria.
In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.