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Il Credito di imposta per l’attività di Ricerca & Sviluppo è una direttrice chiave promossa dal Piano Nazionale Industria 4.0. L’obiettivo della disciplina è quello di “sostenere l’impegno dell’impresa diretto ad elevare il PROCESSO ed il PRODOTTO della propria attività, accrescendo quindi la competitività del sistema”. L’agevolazione è rivolta a “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo:
-È riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato;
-È riconosciuto per gli investimenti effettuati in attività di R&S a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31.12.2020;
-Dal 2019 vengono introdotte due aliquote differenziate in base alle tipologie di spese sostenute e ammissibili:
Ammissibili al 50% l’eccedenza delle spese per:
Il personale interno all’azienda, assunto con contratto di lavoro subordinato (anche determinato);
Attività commissionate a terzi solo per contratti con Università, enti di ricerca e organismi equiparati;
start-up e PMI innovative indipendenti, a condizione che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente.
Ammissibili al 25% l’eccedenza delle spese per:
Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato;
Attività commissionate a terzi con rapporti affidati ad imprese DIVERSE da università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up e PMI innovative;
Costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi che siano direttamente impiegati nell’attività di R&S, per esempio i materiali acquistati per realizzare prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
-La nuova modalità di calcolo viene applicata sull’eccedenza agevolabile data dalla differenza tra l’ammontare delle spese sostenute nel periodo agevolato, dal 2019, e media comprensiva del triennio 2012-2014;
-È riconosciuto a condizione che nel periodo di imposta in cui si intende accedere all’agevolazione siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 €;
-È riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10mln € per ogni impresa beneficiaria;
-Obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti;
-Il credito di imposta è utilizzabile del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolati. esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (codice tributo 6857);
-Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile saranno riconosciute al 100% per un importo massimo pari a 5.000 euro.
(aggiornamento con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019)
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