Alle Start up ed alle PMI innovative sono riservate plurime agevolazioni, disciplinate rispettivamente dal D.L. n.179/2012, artt. 26-31, e dal D.L. n.3/2015, art. 4.
Le agevolazioni si applicano alle due figure d’impresa a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro costituzione, mentre le PMI innovative possono fruirne senza limitazioni temporali, fino a che permangono i requisiti normativamente previsti per il mantenimento dello status di PMI innovativa.
Quanto alla natura delle agevolazioni, va sottolineato come queste si sostanzino in deroghe al diritto societario, dettate dall’art. 26 del D.L. n. 179/2012.
Alcune delle predette deroghe sono slegate dal tipo sociale adottato, mentre altre sono riservate alle SRL.
Per tutte le tipologie di start up e PMI innovative si applicano le regole peculiari in tema di riduzione del capitale per perdite.
In particolare, in caso di perdite superiori a 1/3:il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo.
In caso di perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea può deliberare la decisione (immediata riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale) alla chiusura dell’esercizio successivo.
Nel caso in cui entro l’esercizio successivo il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare secondo la disciplina ordinaria.
Quanto alle agevolazioni riservate a Start up e PMI innovative costituite in forma di SRL, si segnala che si tratta di deroghe opzionali che richiedono una espressa scelta statutaria.
In specie, l’atto costitutivo può prevedere:
- Possibilità di creare categorie di quote che:
- non attribuiscono diritto di voto
- attribuiscono al socio il diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione dallo stesso detenuta;
- attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
- Possibilità di creare l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e 2479bis C.C.).
- Possibilità di offrire al pubblico quote di capitale, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali).
- Compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione ai dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.
Altro beneficio riconosciuto alle due tipologie di imprese è quello secondo cui le stese possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.
Quanto, infine, al ventaglio di esoneri e semplificazioni previste per start up e PMI innovative, segnaliamo quanto segue:
- Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese e per gli atti connessi al Registro;
- Non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica: non sono quindi tenute a effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operative;
- Possono accedere a condizioni di particolare vantaggio ai servizi per l’internazionalizzazione erogati dall’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro con potenziali investitori.
- Solo per le start up:
- Esonero dal pagamento dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione nella sezione speciale e del diritto annuale in favore delle Camere di commercio.
- Non sono soggette alle procedure concorsuali vigenti (con eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal Capo II, L. n.3/2012.
- Solo le start up: godono di una disciplina del lavoro tagliata su misura. In specie, possono assumere personale con contratto a tempo determinato per la durata massima di 24 mesi, ma all’interno dell’arco temporale, il contratto può essere rinnovato più volte, senza limiti sul numero di proroghe e sulla durata.
- Solo per start up: se hanno più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero dei contratti a tempo indeterminato attivi (misura che si applica per un massimo di anni 4).
- Solo per start up: la retribuzione dei lavoratori assunti è costituita da una parte fissa (non inferiore al minimo tabellare previso dal contratto collettivo applicabile) e da una parte variabile (collegata all’efficienza o redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti).
Fonte: IPSOA 27.08.2019