La CTR Emilia – Romagna (sentenza n. 2342 del 28 novembre 2019) si sofferma sulla distinzione – a livello sanzionatorio – tra credito di imposta non spettante e inesistente, con specifico riferimento al Credito per Ricerca e Sviluppo.
Sul punto ricordiamo che:
- 13, comma 4 del D.Lgs 471/1997: prevede l’irrogazione della sanzione del 30% (del credito fruito) nel caso di “utilizzo di un’eccedenza o di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigneti”;
- 13, comma 5 del D.Lgs 471/1997: prevede l’irrogazione della sanzione dal 100% al 200% nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ossia “credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36bis e 36ter del DPR n. 600/1973 e all’art. 54bis del DPR 633/1972”.
La sentenza richiamata evidenzia che In ordine all’inesistenza del credito, per l’integrazione della fattispecie è necessaria, quindi, la coesistenza di due requisiti:
- Il credito deve risultare privo, in tutto o in parte, dei suoi presupposti costitutivi;
- La sua inesistenza non può essere riscontrata attraverso controlli automatizzati
Nella medesima direzione si posiziona anche la relazione illustrativa del D.Lgs 158/2015 dove si legge che: “il riferimento operato al riscontro dell’esistenza del credito da utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate rappresenta condizione ulteriore a quella dell’esistenza sostanziale del credito, ed è volta ad evitare che si applichino le sanzioni più gravi quando il credito, pur sostanzialmente inesistente, può essere facilmente intercettato mediante controlli automatizzati, nel presupposto che la condotta del contribuente si connota per scarsa insidiosità”.
Per concludere, si evidenzia che tutte le volte in cui un credito di imposta risulta indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, essendo “intercettabile” mediante i controlli automatizzati previsti dall’art 36 – ter del DPR 600/1973, la condotta del contribuente – in caso di utilizzo indebito – non può essere considerata fraudolenta e quindi sanzionata come credito inesistente.
Per completezza, va rilevato come ai sensi dell’art. 36 – ter del DPR 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni) è attribuito potere agli uffici (lett. d) del comma 2 di “determinare i crediti di imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti”.
In sostanza, la sussistenza o meno di un credito d’imposta risulta tra le fattispecie che possono essere verificate dalle Entrate mediante il controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter.