Sono state riviste le regole del Patent box in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 28 novembre 2017, ha previsto in particolare l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del regime di tassazione agevolata dei redditi con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Il provvedimento chiarisce, inoltre, che le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza al 2017 restano efficaci per cinque anni, con una valenza che non può, però, andare oltre il 30 giugno 2021.
Il decreto “Patent Box” (recante le disposizioni di revisione del precedente decreto del 30 luglio 2015) prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, ma residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali.
Sono escluse dal beneficio le società:
- assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.
L’oggetto dell’opzione riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo di:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
- due o più beni immateriali tra quelli indicati, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.
Il decreto chiarisce tra l’altro:
- le tipologie di utilizzo agevolabili;
- la definizione di attività di ricerca e sviluppo;
- la determinazione della quota di reddito agevolabile;
- la tracciabilità delle spese e dei redditi
Viene anche regolato lo scambio spontaneo d’informazioni (con riferimento ai marchi), con i Paesi terzi membri dell’Inclusive Framework on BEPS con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.